Invalidità civile, handicap e disabilità: definizione e presentazione della domanda

INDICE:

  1. Definizione di “invalidità”
  2. Percentuali di invalidità
  3. Indennità di accompagnamento
  4. Invalido minore
  5. Invalido di età superiore ai 67 anni
  6. Definizione di “handicap” (legge 104/99)
  7. Presentazione della domanda

1. DEFINIZIONE DI “INVALIDITÀ

L’invalidità può essere definita come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito. L’invalidità civile è così definita quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro.
Esistono differenti livelli di riduzione delle proprie capacità, siano queste fisiche, psichiche o sensoriali. A partire da una percentuale minima di invalidità, la legge italiana prevede una serie di agevolazioni e benefici economici, regolati in proporzione al grado di handicap del cittadino.
Che si tratti di una problematica presente fin dalla nascita oppure di qualcosa che ha iniziato a caratterizzare la propria vita soltanto col passare degli anni (naturalmente o in seguito ad un incidente), chiunque può richiedere il riconoscimento di una percentuale di invalidità. Ciò non vuol dire però che automaticamente lo Stato riconoscerà il diritto alla pensione al dato cittadino.

2. PERCENTUALI DI INVALIDITÀ

Le percentuali di invalidità sono definite da apposite tabelle; a determinate percentuali corrispondono diverse prestazioni o benefici economici:

<33%Non invalido.
33%Fornitura di protesi o ausili medici previsti per la specifica patologia. Ove necessario, il cittadino potrà ricevere il contrassegno invalidi.
46%Iscrizione – per i disoccupati di età compresa tra i 18 e i 60 anni – alle liste speciali del collocamento ai sensi della legge n. 68/99.
50%Iscrizione nelle liste speciali di congedo per cure.
67%Esenzione dal ticket sanitario.
74%Concessione dell’assegno mensile di invalidità, in base alle condizioni di reddito del soggetto. Per il 2020 l’importo è di € 286,81 mensili per 13 mensilità, e ne hanno diritto i cittadini con reddito inferiore ad € 4.906,72.
100%Concessione dell’assegno di invalidità; l’importo è per il 2020 di € 286,81 mensili, e viene concesso ai cittadini con reddito inferiore ad € 16.982,49.

3. INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento spetta, indipendentemente dalle condizioni di reddito:
– all’invalido totale e permanente con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
– all’invalido totale e permanente non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’indennità di accompagnamento per il 2020 è di € 520,29 e viene erogata indipendentemente dal reddito degli aventi diritto.

4. INVALIDO MINORE

Minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età– Fornitura di protesi o ausili per la specifica patologia;
– esenzione dal pagamento del ticket;
– concessione di indennità di frequenza (€ 286,81 con reddito inferiore a € 4.906,72).
Minore invalido con diritto all’indennità di accompagnamentoConcessione dell’indennità di accompagnamento (vedi sopra).
Minore invalido con riconoscimento di percentuale superiore al 45%Iscrizione – a partire dai 15 anni – alle liste speciali del collocamento ai sensi della legge n. 68/99.

Tutti i minori al compimento dei 18 anni (salvo rare eccezioni previste dalla legge) sono sottoposti a visita di revisione per ridefinizione del grado di invalidità.

5. INVALIDO DI ETÀ SUPERIORE AI 67 ANNI

L’invalido di età superiore ai 67 anni non percepisce benefici economici, in quanto gode già dell’assegno sociale che per il 2020 è di € 460, perciò superiore all’assegno di invalidità, ed è legato a limiti di reddito variabili. Ma può ottenere alcune prestazioni.
Viene valutato in relazione alle difficoltà correlate all’età:

Invalido con difficoltà lievi (34 -66%)Fornitura di protesi e ausili.
Invalido con difficoltà medio-gravi (67-99%)Fornitura di protesi e ausili, esenzione ticket, agevolazioni di viaggio, agevolazioni nella graduatoria case popolari.
Invalido con difficoltà graviCome sopra, ma aumentano i limiti di reddito per poter ottenere la pensione sociale.
Invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; invalido non deambulante senza l’aiuto permanente di un accompagnatoreIndennità di accompagnamento.

6. DEFINIZIONE DI “HANDICAP” (LEGGE 104/99)

L’“handicap” è una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione in cui viene a trovarsi chi, affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, ha difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.
La valutazione dello stato di handicap è fatta dalla competente commissione, che può riconoscere il richiedente come:
– non affetto da handicap;
– affetto da handicap non grave;
– affetto da handicap con connotazione di gravità.
La legge 104 del 05/02/1992 prevede molteplici benefici, agevolazioni, esenzioni e priorità nell’accesso a specifici servizi e programmi che variano a seconda del riconoscimento della situazione di gravità o meno.
Il richiedente viene riconosciuto in condizione di gravità quando la minorazione sia tale da ridurre l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
La legge 104 garantisce alle persone con disabilità vari diritti per la conoscenza completa dei quali si rimanda alle opportune sedi. Si tratta di:

Cura e riabilitazionePrevede una serie di norme atte alla prevenzione, all’informazione e alla diagnosi precoce di particolari patologie, la possibilità di cure all’estero, la fornitura e la riparazione di strumenti necessari a trattare le menomazioni.
Diritto all’educazione ed all’istruzionePrevede tra l’altro l’istituzione di piani educativi personalizzati, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’utilizzo di insegnanti di sostegno.
Lavoro e integrazione lavorativaPrevede quote di assunzione di disabili e collocamento mirato, quest’ultimo disciplinato dalla legge n. 68/99. Prevede inoltre il diritto di scelta tra le sedi disponibili per il pubblico impiego, purché l’invalidità riconosciuta sia maggiore del 66%
Permessi lavorativi: solo per handicap in stato di gravitàIl coniuge, il genitore, il parente di secondo grado, il parente di terzo grado qualora genitori o parenti di secondo grado siano maggiori di 65 anni, o anch’essi invalidi o deceduti, in assenza di ricovero della persona da assistere potranno godere di 3 giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi.  Nel caso dei bambini con disabilità si applica la legge 53/2000; il genitore della persona con disabilità grave può estendere fino a 3 anni il congedo parentale o usufruire di un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o 1 ora in caso di lavoro part-time. Un solo lavoratore può ottenere permessi per assistere un congiunto con disabilità.
Detrazioni fiscaliSono previste per l’acquisto di mezzi per facilitare la deambulazione, comprese le automobili, detrazioni per l’assistenza, per la ristrutturazione edilizia, ecc.
Mobilità e trasportiRiguardano l’adattamento di automobili, il conseguimento di patenti speciali, l’accesso gratuito al Servizio pubblico.
Altri aspetti della legge 104Riguardanti l’eliminazione di barriere architettoniche, la rimozione di ostacoli per la pratica di attività sportive e per l’esercizio di voto, ecc. Sanciscono più i doveri dei singoli Comuni o Regioni che i diritti dei singoli cittadini.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La prima cosa da fare è ottenere il certificato medico dal medico curante o da altro medico abilitato. Questi provvede ad inviarlo per via telematica all’INPS, rilasciandone all’interessato una copia ed una ricevuta con il codice identificativo (PIN) dello stesso.
Il medico deve indicare la diagnosi circostanziata, evidenziando eventuali patologie oncologiche.
Se ritiene che ci sia la possibilità di ottenere l’indennità di accompagnamento, deve indicare l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita.
Deve indicare altresì se sia affetto da patologie di competenza ANFFAS, nel qual caso deve essere chiamato a far parte della Commissione giudicante il medico di categoria indicato dall’ANFFAS.
Per l’ULSS n. 1 il medico rappresentante per l’ANFFAS è il dott. Alessandro Mongillo.
Dopo che il certificato medico è stato inviato, entro 30 giorni l’interessato deve fare domanda all’INPS, sempre per via telematica.
In tal caso deve allegare alla domanda copia del certificato ottenuto dal medico curante ed il PIN. Conviene però rivolgersi ad un patronato o ad una associazione di categoria per lo svolgimento della pratica.
Dopo 30 giorni (15 in caso di malattia tumorale) l’interessato verrà chiamato a visita presso la Commissione. Può farsi assistere da un medico di sua fiducia a sue spese.

Si raccomanda di portare tutta la documentazione sanitaria utile per la definizione del grado di invalidità; in particolare i certificati devono essere compilati da un medico dipendente da una struttura pubblica, devono essere abbastanza recenti. È opportuno che il medico certificatore sappia lo scopo del certificato, così da poter dare informazioni sulla gravità della patologia, sul suo grado invalidante, ecc.

La domanda può essere fatta per il riconoscimento di:
– invalidità civile;
– handicap (legge 104);
– inserimento al lavoro (legge 68).

Attenzione! Abbiamo notato che talvolta vengono inviate le domande sia per l’invalidità che per le leggi 104 e 68. Se si è già in possesso di una invalidità al 100% e si fa richiesta di riconoscimento dell’handicap, la domanda per l’invalidità va fatta solo se si è abbastanza sicuri di ottenere un aggravamento, e cioè l’indennità di accompagnamento. Potrebbe infatti succedere che la percentuale venga abbassata, perdendo così alcuni benefici già goduti. È quindi ovvio che se già si gode dell’indennità di accompagnamento la domanda per invalidità civile va assolutamente evitata.

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